Statuto

Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica

 

Art. 1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 90, c. 18 L. 289/2002 è costituita l’associazione denominata “Mega Cicli Team Associazione Sportiva Dilettantistica” per brevità “Mega Cicli Team A.S.D.”, con sede legale in Artogne (BS), via Fornaci n.32.

Art. 2 – Affiliazione

L’associazione dovrà affiliarsi ad almeno una Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata, accettandone lo statuto e la tessera nazionale nonché i regolamenti vigenti e quelli che fossero emanati successivamente al presente statuto, impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e direttive del CONI, della Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata prescelti.

Art. 3 – Durata

L’associazione è costituita con durata illimitata.

Art. 4 – Scopo

L’Associazione è apartitica ed apolitica e non persegue scopi di lucro. Durante la vita dell’associazione è  vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diversa disposizione di legge. Essa è motivata dalla volontà degli associati di praticare, in forma dilettantistica, con spirito ludico-ricreativo, l’attività sportiva. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira ai principi di uguaglianza tra uomini e donne.

L’associazione si propone la pratica dell’ attività sportiva dilettantistica, ivi comprese le attività didattiche, sia in spazi chiusi sia all’aperto, nel settore del ciclismo.

Finalità principale dell’associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo, perseguita attraverso l’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica a carattere agonistico e non, nelle discipline ciclistiche e l’organizzazione di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l’associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative finalizzate alla promozione dello sport e al miglioramento della qualità di vita impegnandosi nella prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportive. La stessa potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti, nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative che disciplinano i Paesi nei quali essa si troverà ad operare, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, workshop, stage, rassegne, proiezioni e quant’altro, ivi compresa l’attività di un punto ristoro a vantaggio esclusivo dei soli associati e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, altresì, svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre, potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito.

Art. 5 – Associati

Possono richiedere di associarsi tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante associato ovvero accolta da altro soggetto dallo stesso delegato. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda associativa e del pagamento della quota sociale, potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo nel termine di 60 giorni dalla presentazione.  In caso di diniego sarà ammesso appello dinnanzi all’assemblea degli associati da convocarsi entro 60 giorni dalla decisione.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

Gli associati si impegnano a versare puntualmente la quota associativa così come stabilità dal consiglio direttivo. Tutti gli associati hanno il diritto e dovere di partecipare alla vita associativa concorrendo alla realizzazione degli scopi sociali. All’associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione. Agli associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo.

Tale diritto sarà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della sua maggiore età. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 6 – Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde per dimissioni, espulsione, morosità. L’associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato il soggetto interessato. Contro i provvedimenti suddetti l’associato potrà rivolgersi alla assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di espulsione o, se costituito, al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione nemmeno a titolo di corrispettivo specifico. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 7 – Organi sociali

Gli Organi dell’associazione sono l’assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il vice-presidente, il segretario.

Art. 8 – Assemblea

L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’ente ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati in regola con il pagamento della quota sociale. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata A/R ovvero di fax o messaggio di posta elettronica o altro mezzo atto a raggiungere tutti gli associati oltre all’affissione in maniera ben visibile nei locali della sede sociale e/o in quelli diversi ove si svolgono le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, il giorno, l’ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Hanno diritto di essere convocati e di partecipare alle assemblee tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Tuttavia, il diritto di voto potrà essere esercitato solo dai maggiorenni ivi presenti, non essendo ammesso il voto tramite delega. A ciascun associato spetta un solo voto per ogni delibera, secondo il principio del voto singolo.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati votanti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice degli intervenuti con diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

L’assemblea ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Consiglio Direttivo e i suoi componenti, fissandone il numero, nonché delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. All’assemblea straordinaria sono demandate le decisioni relative alla modifica statutaria, scioglimento dell’ente e devoluzione del patrimonio residuo nonché le altre questioni inerenti la straordinaria amministrazione.

L’assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% degli associati votanti e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero presenti e delibera a maggioranza di essi.

Per la messa in liquidazione dell’associazione così come per lo scioglimento l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e seconda convocazione, rispettivamente, con la presenza del 50% degli associati votanti e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, in tutti i suoi componenti, dall’assemblea degli associati ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il presidente, uno o più vice presidenti, un segretario e un tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale e la firma dell’associazione, è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo allo stesso potranno essere delegati parte dei suoi poteri senza che per questo tale organo perda il suo ruolo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.     Al Consiglio Direttivo competono, in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione;
  • la redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soggetti esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’assemblea;
  • la delibera sull’ammissione dei nuovi associati;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà di membri del Consiglio, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, o in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’assemblea, da tenersi entro i successivi 30 giorni, che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio, curando l’ordinaria amministrazione.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’ associazione. È eletto e rinnovato/confermato dall’assemblea degli associati, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l’assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 11 – Il Vice-Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La sostituzione è ammessa previa presentazione di delega scritta su delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri ove istituiti. Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento. Attende alla corrispondenza.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e cura la gestione contabile dell’associazione, redigendone le scritture contabili ove previste, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 14 – Organo di controllo

L’assemblea ordinaria, se lo ritiene necessario o se imposto dalla legge, nomina un revisore dei conti o un collegio. Il Collegio dei Revisori dei conti, qualora eletto, è costituito da 3 membri ed elegge nel suo seno il Presidente del Collegio. I revisori vigilano sull’amministrazione dell’associazione, esaminano, esprimendo il loro giudizio, il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea degli associati. I componenti dell’organo di controllo potranno, debitamente informati della convocazione, assistere alla riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea degli associati. Sono nominati, sostituiti e decadono con le stesse modalità previste per i consiglieri. Se l’istituzione di tale organo è imposto per legge, si dovranno applicare i principi di revisione nazionali.

Art. 15 – Probiviri

L’assemblea, se lo reputa necessario o se imposto dalla legge o dalle norme della Federazione/ente di promozione sportiva/Disciplina sportiva associata, provvede all’elezione del Collegio dei Probiviri, organo di giustizia interno, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra essi e l’associazione. L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di membro dell’organo amministrativo. Sono nominati, sostituiti e decadono con le stesse modalità previste per i consiglieri.

Art. 16 – Il patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi specifici versati dagli associati e/o tesserati, da eventuali entrate di carattere commerciale, da contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, né in forma diretta né indiretta, tra gli associati, ma dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali ed utilizzati per il raggiungimento degli scopi costitutivi dell’ente.

Art. 17 – Esercizio sociale e finanziario

Gli esercizi dell’Associazione iniziano il 1 gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Art. 18 – Liquidazione e Scioglimento

La liquidazione e lo scioglimento dell’associazione sono deliberati dall’assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale procederà a determinarne le modalità di liquidazione e la nomina dei liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi, a favore di altro ente che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, ovvero si farà riferimento al Codice Civile, nonché alle norme applicabili in tema di associazionismo e alle disposizioni delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate cui l’associazione sarà affiliata.